Art. 3.
(Comitato consultivo).

      1. Presso l'Autorità è istituito un comitato consultivo composto da nove membri, di cui tre indicati dalle associazioni dei consumatori di livello nazionale, tre dalle organizzazioni professionali agricole di livello nazionale, tre dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative.
      2. Il comitato consultivo è nominato dal Ministro della salute, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      3. Al comitato consultivo sono comunicati tutti gli atti oggetto di iniziative dell'Autorità. Il comitato consultivo può richiedere pareri al comitato scientifico di cui all'articolo 9.
      4. Il comitato consultivo opera sulla base di un regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione entro un mese dalla nomina del comitato stesso.

 

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